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Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. 141/2010 che ha modificato profondamente il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93) soprattutto per ciò che riguarda la disciplina dell’attività di mediazione creditizia.
Ai mediatori creditizi è vietato espressamente di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito;
ma i mediatori creditizi potranno raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
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